Art. 1 – Denominazione e sede
L’organizzazione denominata “Gruppo Delta” ha sede in Via della Repubblica 48, a Belvedere marittimo, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa in materia.
L’organizzazione denominata “Gruppo Delta” ha sede in Via della Repubblica 48, a Belvedere marittimo, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa in materia.
Art. 2 – Statuto
L’associazione è disciplinata dal
presente statuto e agisce nei limiti dell’ordinamento giuridico, della Legge 11
agosto 1991 n. 266 e delle leggi regionali di attuazione. L’esecuzione del
presente statuto, per gli aspetti organizzativi più particolari, è affidata ai
regolamenti di esecuzione rilasciati dall’assemblea generale dei soci.
Art. 3 – Efficacia
dello statuto
Lo statuto vincola alla sua
osservanza gli aderenti all’organizzazione: esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento delle attività dell’organizzazione stessa e può
essere modificato solo attraverso delibera dell’assemblea straordinaria dei
soci con la presenza almeno di tre-quarti degli aderenti e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 4 – Interpretazione
dello statuto
Lo statuto è
interpretato secondo la regola della interpretazione dei contratti e secondo i
criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
Art. 5 – Finalità
L’associazione non ha fini di
lucro, è apartitica e apolitica. Persegue la solidarietà sociale e si pone l’obiettivo
di promuovere la cultura, la storia, la musica e l’arte in genere, senza nessun
confine di carattere e di gusto. Sostiene il rispetto per l’ambiente, nonché la
salvaguardia dei beni culturali e artistico-monumentali, la libertà di stampa e
di pensiero e la libera circolazione della informazioni e della conoscenza.
Art. 6 – Attività
finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
L’associazione persegue i suoi
fini mediante:
- la realizzazione di corsi, incontri studio, saggi, workshop e conferenze;
- l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, dibattiti, concerti, manifestazioni, eventi, fiere, premi, spettacoli, rappresentazioni teatrali, mostre e simili, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e/o al coperto, presso scuole ed altri enti;
- la gestione di gruppi di studio e di ricerca;
- la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli, brochure, volantini e affini;
- l’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali in genere;
- la creazione e la pubblicazione di siti, blog, giornali online e altri strumenti legati al web e ai social network;
- la creazione e la pubblicazione di reportage fotografici, video promozionali, applicazioni, software e altri strumenti innovativi;
- la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche a mezzo di servizi interni di somministrazione bevande e alimenti in favore degli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- la costituzione interna di gruppi che svolgano attività in grado di far apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere, ai soci, conoscenze e capacità adeguate alla diffusione capillare della cultura;
- la messa in opera di qualsiasi altra attività connessa e/o analoga a quelle sopra indicate e, comunque, utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- la promozione di iniziative legate all'educazione;
- l’organizzazione di eventi legati all'animazione e alla cinematografia in genere.
Per il perseguimento dei propri
scopi, l’associazione può, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui
condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine
del conseguimento delle finalità statuarie, promuovere iniziative per raccolte
occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al
raggiungimento dell’oggetto sociale. Tutte le attività non conformi
agli scopi sociali sono, in ogni caso, espressamente vietate. Quelle, invece,
ritenute idonee, dai soci, al raggiungimento dello scopo sociale e mosse da
principi di solidarietà e diffusione culturale, devono essere ispirate anche a
principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della
persona. Opera nel territorio conosciuto
come “Riviera dei cedri” e, quando sia possibile e opportuno, nell’intera
regione Calabria.
Art. 7 – Durata
La durata è illimitata e potrà
essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 8 – Ammissione
Possono richiedere l’adesione
all’associazione tutte le persone fisiche che intendono farne parte. Chi
intende iscriversi dovrà redigere una domanda scritta indirizzata all’assemblea
dei soci e accettare le regole del presente statuto, nonché abbracciare lo
spirito aggregativo e le finalità dell’associazione. La validità della qualità
di socio conseguita all’accettazione della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa. In caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente
la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi
per atto inter vivos.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono, dopo essere stati ammessi nell’associazione: del diritto di partecipare all’assemblea generale dei soci, di essere eletti e di eleggere gli organi sociali, di essere informati sulle attività dell’associazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività svolte per conto e nome dell’associazione, di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico e finanziario annuale e di consultare i verbali.
Art. 10 –
Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione
per dimissione volontaria, decesso o radiazione deliberata dalla maggioranza
assoluta dell’assemblea pronunciata contro chi commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon sodalizio.
Art. 11 – Gli
organi sociali
Gli organi sociali
dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il
presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 12 –
Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale è formata da
tutti i soci e decide a maggioranza. Possono prenderne parte i soli soci in
regola con il versamento della quota associativa annualmente stabilita. Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea
deliberare in merito: ai regolamenti, alla loro approvazione, alla redazione del
rendiconto economico e finanziario e all’elezione delle cariche sociali. L’assemblea
generale dei soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza
degli associati aventi diritto di voto.
Art. 13 –
Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera a maggioranza su questioni di straordinaria
rilevanza, come le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione.
Art. 14 – Il consiglio
direttivo
Il consiglio direttivo è composto
da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, tutti eletti dall’assemblea
generali dei soci. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un componente e
tale richiesta venga avallata dal presidente. Rimane in carica quattro anni e i
suoi componenti sono rieleggibili. Le sue deliberazioni sono adottate a
maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Sono compiti del consiglio
direttivo:
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci;
- fissare le date delle assemblee;
- convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dalla maggioranza dei soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività da sottoporre all'approvazione dell’assemblea degli associati.
Gli organi del consiglio
direttivo, così come tutti gli altri organi sociali, nel rispetto delle
finalità di volontariato, operano in modo del tutto gratuito. Nel caso in cui,
uno o più dei componenti del consiglio direttivo, nel pieno rispetto dei
vincoli solidali imposti dal presente statuto, sia chiamato, tuttavia, in virtù
delle proprie competenze specifiche e personali, a svolgere attività
professionali per conto dell’organizzazione, potrà scegliere di essere retribuito
per l’opera prestata.
Il consiglio direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 – Il presidente
Il presidente guida le assemblee
e rappresenta, salvo diversi accordi tra i soci, pubblicamente l’associazione.
È eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura
in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la
maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca
l’assemblea per la elezione del suo successore.
Art. 16 – Il vice presidente
Il vice presidente sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Art. 17 – Il segretario
Il segretario redige i verbali
delle riunioni, cura la corrispondenza e l’amministrazione e il patrimonio e
l’inventario dei beni dell’associazione.
Art. 18 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’assemblea dei
soci, dai contributi di enti e/o altre associazioni, dai beni intestati ad
essa, da lasciti e donazioni, da eventuali e saltuarie raccolte fondi
organizzate durante le attività svolte.
Art. 19 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e
beni mobili intestati ad essa. Possono essere acquistati dall’organizzazione,
ricevuti in donazione o apportati gratuitamente dai soci. In ogni caso, vanno
inseriti nell’inventario del beni tenuto dal segretario presso la sede
dell’associazione.
Art. 20 – Sezioni
L’associazione potrà costituire
delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
Art. 21 – Divieto di
distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di
impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività permesse dal presente statuto.
Art. 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria
dei soci, con l’approvazione di almeno quattro-quinti dei aventi diritto al
volo. L’assemblea straordinaria, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibera
anche in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo, in ogni caso, deve
essere concesso a favore di altra un altro entro ente che persegue finalità
analoghe.